sabato 29 ottobre 2011

Biomasse e teleriscaldamento, la relazione tecnica

Ognuno avrà ormai sentito parlare dell'impianto a biomasse CH4, che sorgerà nei dintorni dell'Ente Risi
e che permetterà al Comune di Crescentino di usufruire del teleriscaldamento per le Scuole medie
e il teatro Angelini, con una riduzione per 15 anni del 70 per cento della tariffa.
Il teleriscaldamento viene considerato uno dei metodi più ecologici,
per la notevole riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Dalle nostre parti è un metodo usato ancora pochissimo, ma i suoi vantaggi
si riconosceranno meglio in futuro. Quello che segue è un riassunto tecnico
della procedura adottata dal nostro Comune per l'istruttoria di questo progetto,
che ha generato discussioni e polemiche.
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In data 07 luglio 2011 con nota prot. n. 9762 la società CH4 s.a.s. di Barra Giovanni e Brizio Marco ha presentato
presso lo Sportello Unico per L’Edilizia la “Procedura Abilitativa Semplificata” prevista dall’art. 6
del D.Lgs. n. 28 del 03 marzo 2011.

Il primo comma dell’articolo soprarichiamato recita: ”… per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata…”.

Il paragrafo 12 delle linee guida recita:
“Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge 99/2009):
1. operanti in assetto cogenerativo;
2. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt”

Affinchè un impianto possa essere definito in assetto coogenerativo occorre che i parametri di IRE e LT
(valori stabiliti dalla deliberazione n. 42/02 dell’AEEG) siano rispettati e, dalla documentazione progettuale prodotta
dalla società CH4 entrambi i valori risultano rispettati. Inoltre come richiesto dal Servizio Energia – Settore Pianificazione
territoriale della Provincia di Vercelli vi era la necessità che il Comune accertasse che il rispetto delle condizioni precedenti
fosse concretizzato tramite la realizzazione della rete di sfruttamento del calore. Pertanto è stato richiesto, ad integrazione
del progetto di teleriscaldamento presentato in data 07 luglio 2011, un progetto maggiormente definitivo e dettagliato
(come prescrive la normativa vigente) con allegato un disciplinare per la definizione di tale misura compensativa.

Analogamente avviene per un qualsiasi Strumento Urbanistico esecutivo o Permesso di costruire convenzionato,
in cui la convenzione tra l’Ente pubblico e il Proponente venga istruita e siglata contemporaneamente
alla presentazione della relativa istanza. Se la convenzione fosse stata realizzata antecedentemente,
allora si sarebbe potuto palare di accordi precedenti tra le parti coinvolte.

Rispetto al Documento programmatico “Piano Energetico Provinciale - Linee Guida Provinciali per la realizzazione
di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti” approvato
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 148 del 30.03.2009 ed aggiornato con D.C.P. n. 185 del 28.09.2009
– Sezione 8 – Capitolo 8.2.2 punti1. e 2.”, considerata la potenza dell’impianto, è stato affermato dalla Provincia di Vercelli
che l’impianto proposto è compatibile con le previsioni del Documento programmatico sopra ricordato.

Il Comune, nell’ambito della propria attività istruttoria, doveva verificare la compatibilita' del progetto
con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, e nel caso fossero stati
necessari atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e tali atti non fossero allegati alla documentazione prodotta, il Responsabile del procedimento doveva provvedere
a convocare, entro venti giorni dalla presentazione della pratica, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

In allegato all’istanza presentata gli elaborati prodotti erano i seguenti:

§ Elaborato n.1: Inquadramento generale;

§ Elaborato n.2: Piante Sezioni Prospetti;

§ Elaborato n.3: Relazione tecnica;

§ Elaborato n.4: Documentazione amministrativa relativa ai terreni;

§ Elaborato n.5: Documentazione fotografica;

§ Elaborato: Relazione geotecnica redatta dall'ing. Paolo Doria (iscritto all'ordine degli ingegneri della
Provincia di Torino al n. 8431 T) dello studio STA Engineering;

§ Elaborato: Valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Perito Industriale Fea Federico
iscritto al Collegio dei periti industriali e Periti industriali laureati della Provincia di Cuneo al n.185;

§ Documentazione amministrativa relativa alle imprese esecutrici dei lavori in progetto prevista
dagli articoli 90 e 99 de D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

§ Preventivo di connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per Cessione per l’impianto di produzione
da fonte Biogas per una potenza in immissione richiesta di 975 kW sito in strada Rabeto sn con allegato
Tavola di progetto (Elaborato 1 ) e Codice rintracciabilità;

§ Parere preventivo igienico sanitario ai sensi dell’art. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i. (Parere favorevole condizionato);

§ Parere Comando Provinciale Vigili del Fuoco Vercelli (parere favorevole).
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Al fine comunque di tutelare maggiormente tutti gli interessi coinvolti si è ritenuto opportuno sospendere
l’iter istruttorio della pratica e convocare per il 25 luglio 2011 una conferenza di servizi così come consentito
dalla normativa vigente. A seguito di tale conferenza sono pervenuti i seguenti pareri, ognuno dei quali
contiene una serie di prescrizioni riportate nella Relazione del Responsabile del procedimento
e successivamente recepite nella Determinazione n.29 del Responsabile del Servizio Urbanistica:

§ Nota della Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia montana e foreste
datata 22 luglio 2011 e pervenuta in data 21 luglio 2011 ed assunta al prot. n. 10553;
§ Nota della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Viabilità, Difesa del suolo, Protezione civile – Servizio
Geologico e Difesa del Suolo datata 25 luglio 2011 e pervenuta in data 25 luglio 2011 ed assunta
al prot. n. 10577 avente ad oggetto: “Istanza di Procedura abilitativa semplificata presentata ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un Impianto di digestione
anaerobica da biomassa di origine agricola da situarsi nel Comune di Crescentino (Vc). Società agricola
CH4 di Barra Giovanni e Brizio Marco e C. s.a.s. da Torino (Potenza elettrica pari a 999 kW)
Parere per la conferenza di servizi del 25/07/2011”;
§ Nota della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Servizio Rifiuti – Emissioni – Inquinamenti
e bonifiche datata 22 luglio 2011 e pervenuta in data 25 luglio 2011 ed assunta al prot. n. 10578 avente
ad oggetto: “Società agricola CH4 di Barra Giovanni e Brizio Marco. Istanza di PAS per Impianto di digestione
anaerobica da biomassa di origine agricola Parere per conferenza di servizi ex art. 6 c.5 D.Lgs. n. 28/2011”;
§ Nota della Provincia di Vercelli – Settore Pianificazione territoriale – Servizio Energia datata 22 luglio 2011
e pervenuta in data 25 luglio 2011 ed assunta al prot. n. 10593 avente ad oggetto: “Istanza di Procedura abilitativa
semplificata presentata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio
di un Impianto di digestione anaerobica da biomassa di origine agricola da situarsi nel Comune di Crescentino (Vc).
Società agricola CH4 di Barra Giovanni e Brizio Marco e C. s.a.s. da Torino (Potenza elettrica pari a 999 kW.
Parere per la conferenza di servizi del 25/07/2011”;
§ Nota della Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e bonifiche datata 25 luglio 2011 e pervenuta
in data 25 luglio 2011 ed assunta al prot. n. 10637 avente ad oggetto: “Società agricola CH4 -
conferenza dei servizi indetta per il 25/7/2011 Trasmissione parere”;
§ Nota dell’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia datata 25 luglio 2011 e pervenuta in data 27 luglio 2011
ed assunta al prot. n. 10735 avente ad oggetto: “Società agricola CH4 di Barra Giovanni e Brizio Marco.
Istanza di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica
da biomassa di origine agricola in Comune di Crescentino. Conferenza di servizi del 25/07/2011”;
§ Nota dell’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale datata 26 luglio 2011 e pervenuta
in data 29 luglio 2011 ed assunta al prot. 10894 avente ad oggetto:” Istanza di Procedura abilitativa
semplificata presentata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio
di un Impianto di digestione anaerobica da biomassa di origine agricola” ubicato in Comune di
Crescentino (Vc) e presentato dalla ditta CH4 con la quale si comunica l’impossibilità di presenziare
alla Conferenza di servizi convocata per il 25 luglio 2011.

Dato atto che la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, attuata
con il progetto presentato dalla Società CH4, discende sostanzialmente dall’autorizzazione unica
di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento ha provveduto, in sede
di istruttoria della pratica, a far integrare la documentazione prodotta con le richieste emerse dai
pareri sopraelencati e con ulteriore documentazione quale:
§ la valutazione di Incidenza Ecologica (ex art. 5 del D.P:R. n.357/1997 e s.m.i., L.R. n. 19/2009 e s.m.i.)
dalla quale risulta che il progetto presentato non determina un’incidenza negativa diretta sui SIC
e sulle ZPS adiacenti: tuttavia emergono alcune criticità da cui discendono alcune prescrizioni finalizzate
a evitare gli effetti negativi indiretti a tutela dello stato di conservazione dei Sic e delle ZPS;
§ la comunicazione alla Soprintendenza relativamente alla verifica archeologica preventiva sull’area
interessata dai lavori in oggetto dalla quale è scaturita la prescrizione di dover effettuare delle trincee
esplorative con l’obbligo di comunicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e il relativo calendario di cantiere.

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Occorre precisare che in sede di Conferenza di servizi è emerso che l’area oggetto dei lvori è limitrofa
alla Roggia Camera (canale demaniale di irrigazione non arginato gestito dall’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia)
e pertanto sulla medesim area grava il vincolo di cui agli articoli 22 delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G.C.
e all’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Poiché tale progetto è definito dalla normativa vigente come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente
(articolo 12 comma 1 del D.Lgs.387/2003 e s.m.i.) si è potuto richiedere alla Regione Piemonte – Direzione Opere
pubbliche , Difesa del suolo, Economia montana e foreste – Settore Tecnico Opere Pubbliche la deroga
prevista dall’art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i. successivamente concessa Determinazione n. 2455 del 27 settembre 2011

Si ritiene pertanto errato affermare che occorreva, in funzione del vincolo prescritto dall’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
invitare la ditta proponente a spostare la localizzazione del proprio impianto, in quanto la deroga concessa dalla
Regione Piemonte non è un privilegio per pochi eletti ma per tutti coloro che rientrano nelle casistiche previste dalle normative.

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In ultimo occorre precisare che i progetti della società CH4 e quello presentato dall’azienda Agricola Greppi non sono stati
sottoposti nè a verifica di Valutazione di impatto ambientale nè alla valutazione di impatto Ambientale
in quanto non previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.).
L’azienda Agricola Greppi ha presentato il proprio progetto in Provincia di Vercelli al fine dell’ottenimento
dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. in quanto la normativa vigente all’epoca
prevedeva per quella tipologia di impianto (impianto non in assetto coogenerativo) il procedimento di cui all’articolo appena citato.
(a cura dell'Ing. Fabio MASCARA
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Settore Urbanistica, Edilizia privata - pubblica, Ambiente del Comune di Crescentino)
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1 commento:

Anonimo ha detto...

Ci sono le relazioni tecniche, ci sono i permessi, c'è la volontà di farla costruire.. ma questo non toglie niente all'immoralità di usare il cibo, proprio ora che abbiamo raggiunto quota 7 miliardi di abitanti sul pianeta, per produrre una manciata di Kw. Vale per tutte le centrali a mais, ma ancor di più per quella dell'ente risi fatta contro la volontà della gente come dimostrano le centinaia di firme depositate e per l'inconcepibile scelta del sito.
Amnt