(A volte si grida al lupo, e poi si scopre che il lupo sta da un'altra parte, dove non grida nessuno...)
Crescentino, lì 19 Ottobre 2012
Ordinanza n° 42/2012
Oggetto: divieto dell’ abbruciamento delle stoppie
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LA SINDACA,
VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n° 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 216 del 15/09/2010 - Suppl. Ordinario n° 217 che prevede, nell’Allegato XI, il rispetto dei seguenti limiti per l’inquinante PM10: media giornaliera pari a 50 μg/m3 (50 milionesimi di grammo per ogni metro cubo d’aria), da non superare più di 35 volte per anno solare (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) e media annuale inferiore a 40 μg/m3;
VISTA la nota in data 18/10/2012 della Provincia di Vercelli con la quale vengono trasmesse le risultanze analitiche, accertate nel periodo dal 01 al 14 Ottobre 2012 dalle centraline di rilevamento della qualità dell’aria gestite da ARPA Piemonte, posizionate in alcuni Comuni del territorio provinciale, pubblicate sul sito HYPERLINK "http://www.arpa.piemonte.it" www.arpa.piemonte.it. In tali analisi si evidenzia un superamento del limite di protezione della salute imposto dalla normativa nazionale sul territorio di Crescentino, dove la nuova centralina installata ha registrato nella giornata del 11/10/2012 un livello pari a 179 microgrammi/metro cubo (il livello giornaliero di protezione della salute è di 50 microgrammi/metro cubo);
VISTO il “Regolamento per l’abbruciamento delle stoppie del riso” della Provincia di Vercelli che ha come finalità la tutela dell’ambiente, della salute degli operatori agricoli e dei cittadini, e della pubblica sicurezza (art. 1 comma 2) nel quale è stabilito che (art. 2 comma 3) “La pratica dell’abbruciamento è in ogni caso vietata al manifestarsi di particolari condizioni meteorologiche che comportino un rischio tangibile di sforamento dei livelli di qualità dell’aria, determinato dall’ARPA previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e ai Comuni”;
VISTO l’art. 4 del citato Regolamento che demanda ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio avviene l'abbruciamento delle stoppie, in sede di potestà di ordinanza, di prescrivere condizioni più restrittive rispetto a quelle contenute nel Regolamento, fino all'integrale divieto, valutando le condizioni ambientali della zona e i livelli di particolare rischio dei dati di qualità dell’aria segnalati dal Dipartimento ARPA di Vercelli;
VISTO l’art. 50 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000) il quale demanda al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti;
VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;
RAVVISATA la necessità di intervenire immediatamente a causa dei livelli di qualità dell’aria rilevati sul territorio al fine di prevenire una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'avverse condizioni climatiche;
ORDINA,
dalle 24 ore successive all’emissione della presente ordinanza, il divieto dello abbruciamento delle stoppie fino al rientro nei limiti di legge.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art.7- bis del D.lgs. n° 267/2000, così come modificato dall'art. 6 comma 1 della Legge n° 03/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI), vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
Il Comando di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Grangia Vercellese, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.
La presente Ordinanza è trasmessa a: Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, all’Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Vercelli; al Dipartimento Provinciale di ARPA Piemonte; al Comando di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Grangia Vercellese, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Vercelli e al Comando Stazione Carabinieri di Crescentino.
Copia della presente è inviata è resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti, pubblicazioni sul sito Web del Comune.
Avverte altresì:
- che ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n° 241 contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;
ovvero, in alternativa:
- con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dallo stesso termine.